Libertà di stampa: il ruolo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

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La libertà di stampa rappresenta una condizione essenziale per la sopravvivenza di una società democratica. Laddove questa risulti compromessa, ad essere in pericolo sono i diritti umani più basilari.

Tuttavia, come abbiamo ricordato lo scorso 2 novembre, ogni giorno in ogni angolo del pianeta numerosi giornalisti vengono intimiditi, minacciati, sequestrati, imprigionati e perfino uccisi per il proprio lavoro. L’esempio della giornalista maltese Dafne Caruana Galizia, fatta esplodere insieme alla sua auto il 16 ottobre scorso, dopo aver denunciato lo scandalo dei Panama Papers, ne è un esempio.

La risposta delle istituzioni appare debole, se non talvolta addirittura manchevole. A giocare, quindi, un ruolo centrale nella protezione dei giornalisti che lavorano nel continente è la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che rappresenta di fatto l’ultimo watchdog a tutela della libertà di espressione e d’informazione per i media e i giornalisti di tutta Europa.

Il ruolo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Nell’era della post-verità e della propaganda la minaccia della soppressione delle libertà è dietro l’angolo. Ad essere a rischio sono non solo la protezione dei giornalisti e delle loro fonti e l’accesso alle informazioni, ma soprattutto il giornalismo investigativo e il cd whistleblowing.

Non è più possibile confidare nella stabilità del continente europeo, secondo Freedom House. Solo in Italia, per esempio, nei primi giorni 273 giorni del 2017, sono state documentate 256 minacce all’attività giornalistica da parte dell’osservatorio Ossigeno per l’informazione. Tuttavia, si tratta di dati parziali: molte sono infatti le violazioni che non vengono denunciate e spesso gli autori rimangono impuniti.

Della situazione europea si è discusso approfonditamente nel corso del seminario internazionale “La libertà di stampa sotto minaccia”, tenutosi l’11 ottobre scorso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ghent, in Belgio, che ha riunito assieme accademici, giornalisti e NGO, con un focus speciale sull’operato della CEDU.

I giudici di Strasburgo negli ultimi decenni hanno infatti sviluppato una giurisprudenza significativa e sempre più garantista. A partire dal caso Sunday Times v United Kingdom (1979), diverse sono state le violazioni riconosciute a danni di giornalisti europei.

Solo alla fine degli anni Settanta, infatti, la Corte si è trovata ad occuparsi del rapporto tra libertà di espressione ed informazione in merito all’attività giornalistica, pronunciandosi a riguardo del noto scandalo “talinomide”, principio attivo presente in un farmaco prescritto alle donne incinte e poi ritenuto responsabile di gravi malformazioni nei nascituri, che, tuttavia, era stato immesso nel mercato senza prima essere stato sottoposto ai test necessari. Al quotidiano inglese Sunday Times, che al tempo si era occupato della vicenda, venne ingiunto dalle autorità giudiziarie inglesi di non pubblicare e diffondere ulteriori informazioni in merito al caso. La Corte riconobbe l’esistenza di una violazione ingiustificata della libertà di espressione, per la prima volta, esplicitamente considerata come uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, nella propria duplice accezione di dovere di informare e diritto di essere informati.

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Fonte: merlaws.it/FNSI)
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Fonte: merlaws.it/FNSI)

A partire da questa pronuncia, poi, sebbene, infatti, l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, posto a tutela della libertà di espressione, non si riferisca esplicitamente alla libertà di stampa, la Corte ne ha sviluppato una interpretazione dinamica, aprendo ad una nuova dimensione del diritto alla libertà di espressione.
Ne è un esempio la celebre pronuncia Fressoz & Roire v. France (1999). Il caso francese vedeva Fressoz e Roire, rispettivamente direttore e giornalista del settimanale satirico Le Canard enchainé, condannati per aver pubblicato documenti che attestavano la dichiarazione dei redditi del Presidente di una nota casa automobilistica che, di contro, aveva, invece, rifiutato di concedere aumenti salariali ai propri dipendenti. La Corte, riconoscendo l’esistenza di una violazione nella condanna inflitta ai giornalisti, ampliò il campo di azione della libertà di espressione, affermando come questa si esplichi nel diritto dei giornalisti di comunicare informazioni assunte nel rispetto della buona fede e della deontologia professionale, qualora riguardino temi di interesse generale.

Ugualmente, sempre in quegli stessi anni, deve citarsi il caso Goodwin v. UK (1996), che riguardava un giornalista inglese cui era stato ingiunto di rivelare l’identità del proprio informatore, che gli aveva fornito informazioni confidenziali in merito ad uno scandalo finanziario. La Corte, in quell’occasione, ampliò nuovamente le proprie garanzie, definendo l’importanza della protezione delle risorse giornalistiche quale condizione essenziale per l’esercizio della libertà di stampa. Infatti, senza tale protezione le risorse si troverebbero nella condizione di non condividere le informazioni in proprio possesso, pregiudicando il lavoro della stampa e il ruolo da questa svolta ossia quello di informazione dell’opinione pubblica.

Nuove necessità: la tutela dei whistleblower e l’accesso all’informazione

Nel tempo, poi, la protezione delle fonti ha fatto emergere una più specifica necessità, ossia quella di tutelare i cosiddetti whistleblower. Un riconoscimento che, con il caso Guja v. Moldova (2008), è divenuto sempre più diretto ed essenziale, a fronte della mancanza nelle legislazioni di alcuni Stati europei di una solida o effettiva protezione in grado tutelare questa particolare categoria di soggetti.
Il caso, infatti, riguardava, un civile che era stato condannato per aver fornito alla stampa dei documenti interni che rivelano condotte la presenza di fenomeni di corruzione all’interno del governo moldavo. Assistiamo quindi a una nuova apertura: qualora vi sia un interesse pubblico a conoscere la vicenda e non vi siano canali alternativi per denunciare il fatto, la libertà di espressione non deve conoscere restrizioni di alcun tipo.

Infine, nel corso di tale progressivo ampliamento delle maglie di tutela, l’ultimo decennio, a partire dalla pronuncia Társaság A Szabadságjogokért v. Hungary (2009), ha visto anche il riconoscimento dell’accesso alle informazioni e documenti pubblici come elemento essenziale per l’attività giornalistica, in grado di contribuire a quella trasparenza necessaria per garantire una società civile e un democrazia partecipativa.
Il caso riguardava la richiesta promossa dall’Unione ungherese per i diritti civili (Társaság A Szabadságjogokért) e rivolta alla Corte costituzionale magiara di ottenere copia del ricorso pendente presso lo stesso tribunale e presentato da un membro del Parlamento, con il quale si richiedeva uno scrutinio di costituzionalità in merito ad alcuni recenti emendamenti apposti al codice penale ungherese in materia di reati di droga. Per la prima volta è stato reso chiaro che, nel momento in cui le istituzioni pubbliche posseggono informazioni che risultano strumentali ad un dibattito pubblico informato, il rifiuto di fornire tali documenti è da considerarsi una violazione della libertà di espressione e gli interessi che possono eventualmente giustificare le limitazioni o le restrizioni, come la privacy o la protezione dei dati personali, o ancora la sicurezza nazionale, devono essere ragionevolmente bilanciate con il diritto di accesso all’informazione e il diritto di essere informati in materie di pubblico interesse.

Può dirsi che hanno trovato, così, sempre maggiore garanzia la protezione del giornalismo investigativo, delle fonti e dei whistleblowers e il diritto all’accesso a documenti pubblici, legittimamente compromissibili solo laddove previsto dalla legge, nel bilanciamento di quegli interessi rilevanti per una società democratica, come la sicurezza nazionale e la pubblica sicurezza, stabiliti dalla stessa Convenzione.

Edificio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Fonte: CherryX per Wikimedia Commons)
Edificio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Fonte: CherryX per Wikimedia Commons)

La protezione della Corte contro le interferenze governative

Nel corso degli anni, il costante lavoro della Corte ha, di certo, dato vita ad alti standard europei, che hanno obbligato gli Stati ad garantire sostanzialmente ed efficacemente il diritto alla libertà di espressione nell’attività giornalistica, nel pieno riconoscimento della sua funzione vitale all’interno di una società democratica.
E, difatti, ogni qualvolta vi sia un’interferenza o una mancanza a livello nazionale, i giudici di Strasburgo sembrano offrire debita protezione. Ne è un recente esempio la pronuncia Selmani and Others v. the former Yugoslav Republic of Macedonia (2017), riguardante sei giornalisti macedoni che, mentre assistevano dalla tribuna della stampa alle discussioni parlamentari relative alla legge di bilancio, vennero allontanati dalle forze di sicurezza, una volta divenuto teso il dibattito. Nuovamente, la Corte ha riconosciuto come l’interferenza con la libertà di svolgere i propri doveri professionali e di informare il pubblico non sia tollerabile e come ogni tentativo di rimuovere i media dalla scena pubblica debba essere sottoposto a stretto scrutinio

Tuttavia, emerge come, nonostante il supporto alla libertà di espressione dei media e dei giornalisti sia stato fino ad ora più che significativo, rimangono dei punti di debolezza e di inconsistenza che rischiano di trascurare alcuni aspetti del diritto all’informazione. Alcune decisioni, come ricordato dal prof. Dirk Voorhoof, esperto a livello internazionale, hanno trovato molte critiche anche all’interno della stessa Corte. Ne sono esempio le recenti dissenting opinion espresse da alcuni giudici. Del resto, la tutela della libertà di stampa pone continuamente nuove sfide. Il monito che proviene dal mondo accademico è, dunque, quello di indagare sempre più a fondo sulle interferenze nell’attività giornalistica e di lasciare un sempre minor margine di apprezzamento agli Stati Membri in modo da non indebolire gli alti standard faticosamente raggiunti.

In questo senso assumono sempre più rilevanza le associazioni, come Ossigeno per l’informazione, European Centre for Press and Media Freedom ed International Press Institute, che monitorano e che si battono perché per un giornalismo libero, affinché creino maggiore consapevolezza e attenzione attorno a questa tema, fonte di crescente preoccupazione.

 

Alessia Schiavon, giurista e criminologa, dottoranda presso l’Università di Padova, si occupa di diritto penale e nuove tecnologie.

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