25 anni di crimmigration in Italia

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Di Sara Gherardi

 

Venticinque anni fa, Juliet Stumpf coniava il termine “crimmigration” per definire la progressiva assimilazione di elementi del diritto penale nel diritto dell’immigrazione. Nel 2026, Stefano Zirulia adotta la stessa lente per proporre una lettura delle recenti evoluzioni delle politiche migratorie in Italia, agli albori dell’entrata in vigore del nuovo Patto Asilo e Immigrazione UE. In questo approfondimento di Sara Gherardi, esploriamo come le tre direttrici della crimmigration trovano concretezza nella normativa italiana per la gestione delle migrazioni e delle frontiere. 

Nel 2001, la studiosa americana Juliet Stumpf, osservando l’evoluzione delle politiche di controllo dell’immigrazione nei paesi occidentali, coniava il termine “crimmigration” per definire l’assimilazione sempre più evidente di elementi del diritto penale nel diritto dell’immigrazione. Stumpf teorizzava che il connubio tra i due sistemi normativi creava meccanismi di inclusione ed esclusione, propri della teoria dell’appartenenza, creando categorie inconciliabili quali: innocenti e colpevoli; ammessi e non ammessi al territorio. 

Venticinque anni dopo, Stefano Zirulia, professore associato di diritto penale all’Università degli Studi di Milano, propone una lettura delle recenti evoluzioni del quadro normativo italiano in materia d’immigrazione sotto la lente della crimmigration. In questo modo, Zirulia rivela quanto le tre direttrici individuate da Stumpf risultino estremamente attuali e rilevanti per un’analisi contemporanea delle politiche migratorie italiane, agli albori dell’entrata in vigore del nuovo Patto Asilo e Immigrazione UE. 

 

I direttrice 

Zirulia spiega come praticamente tutti i reati previsti dal Testo Unico Immigrazione (TUI) rientrino sotto la prima direttrice della crimmigration, ovvero la previsione di conseguenze penalistiche per violazioni del diritto dell’immigrazione. Difatti, i reati propri dello straniero legati alla mera condizione di irregolarità amministrativa, insieme al reato comune di favoreggiamento dell’immigrazione, identificano condotte giuridicamente rilevanti solo in una logica di gestione dei flussi migratori. 

La scelta “politico-criminale” di utilizzare il diritto penale ai fini del controllo amministrativo delle frontiere, senza dall’altra parte garantire effettive vie legali per superare e ridurre l’irregolarità migratoria, è funzionale alla creazione della figura del migrante-criminale

 

II direttrice

La seconda direttrice prevede invece conseguenze di diritto dell’immigrazione connesse alla prevenzione e alla repressione dei reati, con conseguenze sia sullo status della persona straniera che sulla disciplina delle espulsioni. Infatti, per una persona straniera, il casellario giudiziale è determinante per il proprio status amministrativo sul territorio italiano: la condanna (anche non definitiva!) per determinati reati descritti dal TUI (alcuni dei quali non prevedono neanche l’arresto!) costituisce un elemento ostativo all’ottenimento o al rinnovo del permesso di soggiorno, in nome di una presunta pericolosità o minaccia per lo Stato e l’ordine pubblico. A questo proposito, la Corte Costituzionale ha definito “irragionevole e sproporzionato” l’automatismo tra condanna e status amministrativo, ritenendo però inammissibile l’esame di costituzionalità di questa misura. Reati invece legati alla prevenzione del terrorismo possono anche determinare la revoca della cittadinanza, conseguenza applicabile solo alle persone che hanno acquisito la cittadinanza, con l’unica remora di evitare di creare situazioni di apolidia. 

Inoltre, l’espulsione della persona migrante ha assunto sempre più un carattere sanzionatorio e/o preventivo nei confronti delle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio. In questo caso, il decreto sicurezza 2025 ha permesso di adottare questa misura anche nel contesto della repressione del dissenso, come nel caso di novembre 2025 che riguardava le posizioni politiche espresse da Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin, l’Imam torinese. 

Queste misure, non curanti della presunzione di non colpevolezza e della funzione rieducativa garantite dall’ordinamento penale italiano, sembrerebbero determinare i limiti della meritevolezza della permanenza sul suolo italiano, con misure ad hoc applicabili solo nei confronti delle persone straniere, in piena logica crimmigration. 

 

III direttrice

Infine, la terza direttrice risulta quella più emblematica del processo attuale di crimmigration: l’utilizzo di misure privative o limitative della libertà personale mutuate dal diritto penale per la gestione dei fenomeni migratori. Da una parte, la crescente criminalizzazione e sanzionamento degli attori di ricerca e soccorso tramite sanzioni e periodi di detenzione dei mezzi; e dall’altra, la spinta verso l’espansione delle forme di detenzione amministrativa per persone straniere, richiedenti asilo e richiedenti protezione internazionale. Tra questi, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), gli hotspot o le zone di frontiera, i c.d. “locali idonei” per il rimpatrio, i “return hubs” che molti Paesi europei stanno pensando di costruire in Paesi terzi, mirando a concretizzare forme di esternalizzazione della gestione delle migrazioni. 

A questo proposito, il progetto pilota Meloni-Rama, sebbene sia risultato fallimentare da molti punti di vista, è stato l’esempio concreto di questo nuovo sistema fortemente border-centred introdotto con il nuovo Patto Asilo e Immigrazione in vigore da giugno 2026. In particolare, l’esternalizzazione si basa sulla c.d. fiction of non entry,  ovvero la discrepanza tra presenza fisica di una persona straniera sul territorio di uno Stato Membro e il riconoscimento giuridico dell’autorizzazione ad accedervi. Nel caso che ha riguardato l’accordo tra Italia e Albania, questa dinamica è stata rappresentata dalla valenza dell’ordinamento italiano in un territorio concesso da uno Stato extra-UE per i soli fini di gestione amministrativa dell’immigrazione.

Dal punto di vista del soccorso in mare, invece, sebbene il decreto Piantedosi del 2023 abbia depenalizzato alcune condotte, le sanzioni amministrative reintrodotte si sono tradotte in tempistiche minori per l’applicazione delle sanzioni e meno garanzie procedurali. Tra le sanzioni previste figurano: multe fino a 50.000 euro, il fermo amministrativo dell’imbarcazione per un periodo massimo di 60 giorni e, in caso di violazioni reiterate, la confisca del mezzo. Inoltre, per ostacolare ulteriormente l’operatività delle navi SAR civili, è spesso ordinato lo sbarco delle persone soccorse in porti distanti, e anche il rifiuto del porto assegnato prevede sanzioni amministrative. Infine, come previsto dal decreto flussi del 2024, anche gli aerei impiegati per il monitoraggio civile sono stati assoggettati al medesimo regime sanzionatorio delle imbarcazioni SAR della flotta civile. 

Una pronuncia giurisprudenziale ha evidenziato la natura sostanzialmente penale, punitiva e sanzionatoria di tali disposizioni, caratterizzate da una marcata funzione dissuasiva. A questo proposito, è imprescindibile mettere in luce che nel luglio 2025, le organizzazioni della flotta civile avevano lanciato l’allarme sul fatto che, a partire dall’introduzione del decreto Piantedosi nel 2023, l’applicazione di queste misure penalizzanti, ostative e dissuasive al soccorso in mare avevano tenuto le navi SAR “960 giorni in porto invece che in mare a salvare vite”. 

In questo contesto, le Corti hanno più volte confermato l’illegittimità delle misure amministrative, sospendendone l’applicazione e ribadendo che qualsiasi ordine in violazione della convenzione del mare è da ritenersi illegittimo (sentenza n. 101/2025). Se da un lato la giurisprudenza interviene tutelando i diritti delle persone in movimento, dall’altro, fallisce nel valutare l’illegittimità strutturale della normativa vigente in questo ambito, tanto più nell’ambito dei trattenimenti all’interno dei CPR (sentenza n. 96/2025). 

 

Crimmigration e impunità istituzionale

L’ultima, più sottile, conseguenza delle politiche pubbliche caratterizzate dall’approccio della crimmigration è l’evidente sistema di impunità delle istituzioni per condotte che violano i diritti fondamentali delle persone; quelle stesse politiche che invece legittimano un trattamento punitivo contro le persone straniere. É proprio questo squilibrio che fa emergere il carattere più problematico della crimmigration: un sistema che attraverso norme punitive ampie e severe introdotte al fine di garantire la gestione amministrativa delle frontiere, risulta invece molto debole di fronte alle lesioni dei diritti fondamentali perpetrate dalle istituzioni proprio nell’ambito delle politiche di controllo dei confini.

 

Per un superamento della crimmigration

Zirulia conclude l’analisi esortando un ripensamento profondo dell’impianto penalistico applicato alla materia migratoria, partendo dal superamento dell’uso del diritto penale come strumento di controllo della mobilità e di difesa delle frontiere, per ricondurlo invece alla sua funzione di tutela effettiva della dignità e dei diritti delle persone in movimento. Parallelamente, l’autore ricorda che si dovrebbe rafforzare la capacità dell’ordinamento di reagire alle violazioni subite dalle persone migranti, assicurando l’effettivo riconoscimento delle responsabilità delle istituzioni.