La richiesta illegittima dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma
La questura di Roma – Ufficio Immigrazione da tempo ha diffuso un prestampato, rivolto ai legali che assistono richiedenti asilo nella fase giudiziale (dopo il rigetto della Commissione territoriale) per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione internazionale (all.1) durante questa fase.
Tale procedura consente di meglio organizzare gli appuntamenti per il rilascio del permesso per protezione nella fase giudiziale.
Dopo l’entrata in vigore del noto decreto rilancio la questura di Roma – Ufficio Immigrazione ha sostituito il predetto prestampato e, nella nuova versione, avvisa l’avvocato che qualora il ricorrente voglia avvalersi della regolarizzazione “il legale dovrà depositare al tribunale competente la rinuncia da parte del proprio assistito al prosieguo del contenzioso”. Solo dopo aver formalizzato in tribunale la rinuncia e averla comunicata alla questura, quest’ultima comunicherà la data di appuntamento “per le attività di revoca delle procedure di asilo e l’eventuale restituzione del passaporto se custodito in questi atti”.
Tale richiesta è illegittima in quanto né l’art. 103 del decreto rilancio, né il decreto interministeriale pubblicato il 29.5.2020, né le circolari del successivo 30 maggio prevedono siffatta rinuncia.
Imporre una rinuncia alla domanda di protezione comporterà l’aumento esponenziale di contenzioso attesi i profili di illegittimità – anche costituzionale – rispetto alla tutela del diritto fondamentale alla protezione internazionale, che non può essere oggetto di baratto per una procedura, quella della regolarizzazione, che può anche non andare a buon fine per responsabilità esclusiva del datore di lavoro (che ad es. non si presenta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, o perché ha precedenti penali o perché non soddisfa i requisiti reddituali richiesti).
Ancora, subordinare “l’eventuale” restituzione del passaporto – propedeutico alla presentazione della domanda di protezione – alla formalizzazione della rinuncia è illegittimo perché pone esplicitamente un ricatto al richiedente che non potrà accedere alla regolarizzazione perché non in possesso del passaporto o altro documento equipollente (salvo ritenere sufficiente il permesso per attesa asilo documento equipollente al passaporto, vedi oltre).
Meglio sarebbe prevedere, in sede di circolare o di conversione in legge del decreto rilancio, in misura analoga a quanto previsto per i procedimenti penali, il congelamento del procedimento (amministrativo o giudiziario) a seguito della presentazione della regolarizzazione e per tutta la durata del procedimento di regolarizzazione, con dichiarazione di estinzione della procedura relativa alla protezione internazionale solo nel caso di perfezionamento della regolarizzazione.
Per completezza si segnala l’opportunità, in sede di circolare o di conversione in legge del decreto rilancio, di esplicitare che anche il permesso di soggiorno per attesa protezione internazionale può essere considerato documento equipollente al passaporto per la presentazione della domanda.
Auspichiamo dunque che la questura di Roma – Ufficio Immigrazione voglia rivedere il documento dalla stessa predisposto e che il Parlamento, attraverso un proprio emendamento all’art. 103, inserisca la disposizione sopra suggerita in sede di conversione del decreto Rilancio.