Caso Diciotti. Perché il presidente Mattarella ha ragione

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Conflitti di competenze: a chi spettava la decisione?

Mentre l’Unione Europea rispedisce al mittente la proposta del Ministro Salvini di considerare i porti libici come sicuri per potervi rispedire i superstiti dei naufragi nel Mediterraneo, proviamo a fare chiarezza sul conflitto istituzionale che si è creato la scorsa settimana in relazione all’operato della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana.

La nave Diciotti ha finalmente potuto sbarcare nella serata di giovedì scorso i 67 migranti che aveva preso a bordo giorni prima dalla nave Vos Thalassa (da cui erano stati soccorsi). Nonostante sia un mezzo militare italiano, la Diciotti era stata bloccata dal Viminale e costretta da un braccio di ferro istituzionale ad attendere per giorni un porto d’attracco. Quando finalmente il ministro delle Infrastrutture Toninelli le ha assegnato il porto di Trapani, la Diciotti ha dovuto attendere per ore l’autorizzazione a sbarcare le persone esauste che aveva a bordo.

Il caso – che ha creato uno stallo istituzionale risolto dal Presidente della Repubblica – è un caso importante perché mette al centro un (presunto) conflitto di competenze che probabilmente tornerà a presentarsi presto.

Facciamo qui il punto sulla vicenda spiegando perché la posizione del Presidente Mattarella sia corretta.

  1. Il Ministero dell’Interno non ha competenza in materia di chiusura dei porti alle navi che abbiano prestato il soccorso. La competenza in questa materia fa capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I poteri del Ministro dell’Interno sono infatti circoscritti alle attività di garanzia dell’ordine pubblico e di vigilanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina via mare.
  2. L’autorizzazione o non autorizzazione all’ingresso in porto di una nave è disposta dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera che, per questa materia, fa capo al Ministero dei Trasporti. L’accesso ai porti, che sono acque interne, non è infatti libero. L’ingresso in porto è normalmente disciplinato dagli articoli 179 e seguenti del Codice della Navigazione, i quali prevedono una serie di comunicazioni da inviare con anticipo alla Capitaneria di porto in merito al carico, al personale e ai passeggeri della nave. Ricevute le comunicazioni, la Capitaneria di Porto autorizza l’ingresso e/o dispone ulteriori controlli e verifiche. Nel caso delle navi che abbiano prestato i soccorsi, però, la disciplina è diversa, ed è quella relativa alle operazioni di soccorso in mare (che costituiscono un obbligo per lo Stato, per il capitano della nave, e per il comandante della Capitaneria di porto). Le navi che hanno svolto i soccorsi in acque internazionali, coordinate dal MRCC (il Maritime Rescue Co-ordination Centre, vale a dire il Centro di Coordinamento di Soccorso Marittimo), si dirigono verso il mare territoriale e attendono l’indicazione del porto di sbarco, porto che viene identificato e comunicato dal MRCC. Il MRCC fa capo al Comando Centrale del Corpo delle Capitanerie di porto e dipende per tutte le sue attività dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    Per qualsiasi nave, e tanto più per navi che abbiano prestato soccorsi a un gran numero di persone, vale comunque la regola secondo cui è sempre possibile l’ingresso in porto quando la nave è in una situazione di distress, ovvero di imminente pericolo per le persone a bordo: in questo caso l’illiceità dell’ingresso in porto non autorizzato è esclusa perché avvenuta in stato di necessità o per ragioni di forza maggiore, e non costituisce illecito internazionale per lo stato di bandiera.
  3. Su altre competenze la Guardia Costiera fa invece riferimento al Ministero della Difesa. Ad esempio svolge anche funzioni militari ed in particolare contribuisce ad assicurare la difesa dello Stato mediante il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera (art. 132 Codice dell’ordinamento militare). Nell’esercizio di queste funzioni, gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dipendono dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona (art. 132, co. 3). Si tratta quindi di competenze che fanno capo al Ministero della difesa.
  4. Il Ministero dell’Interno ha invece competenza sulla prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina via mare. A partire dal 2002 esiste la Direzione centrale dell’immigrazione e delle frontiere, creata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di strategie d’azione innovative e più efficaci nel contrasto all’immigrazione clandestina. La legge che la istituisce (n. 189 del 2002) assegna in modo esclusivo alla Direzione centrale il coordinamento dell´azione di contrasto in mare. Alla Direzione centrale spetta il compito di acquisire e analizzare le informazioni connesse all´attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell´immigrazione clandestina via mare e il raccordo degli interventi operativi fatti dai mezzi della marina militare, delle forze di polizia e delle capitanerie di porto. Il contrasto all’immigrazione clandestina è regolamentato da un decreto interministeriale del 2003 dal Ministero dell’Interno con i Ministri della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  5. È lo stesso decreto a chiarire in due punti che le attività di salvataggio in mare restano di esclusiva competenza dell’MRCC e a sancire il principio generale secondo il quale l’attività di salvataggio ha priorità rispetto alle altre azioni previste. Ecco cosa si legge all’articolo 2:

“Restano immutate le competenze del Corpo delle capitanerie di porto per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare. Nell’espletamento di tali attività le situazioni che dovessero presentare aspetti connessi con l’immigrazione clandestina, ferma restando la pronta adozione degli interventi di soccorso, devono essere immediatamente portate a conoscenza della Direzione centrale e dei comandi responsabili del coordinamento dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina indicati agli articoli 4 e 5.

Dunque le azioni muscolari del Ministero dell’Interno nel caso Diciotti e negli ultimi tempi (ma analogo discorso vale per gli sbarchi futuri) sono legittime nella misura in cui, in un arco temporale limitato, restano nei confini del decreto sopra menzionato. I suoi interventi hanno quindi un limite invalicabile:gli interventi di soccorso continuano ad essere coordinati dal MRCC e dalla capitaneria di Porto, e fermo restando la competenza esclusiva del Ministero dei Trasporti per l’autorizzazione all’attracco delle navi interessate.

Foto di copertina via Wiki Commons