FOIA: scopri come funziona l’accesso civico generalizzato
L’accesso civico è lo strumento che garantisce ai cittadini il diritto di conoscere dati e documenti pubblici, in maniera gratuita, senza dover fornire alcuna motivazione. Attraverso questo strumento possono essere portati alla conoscenza dell’opinione pubblica anche le attività svolte in ambito di politica estera ed i relativi accordi stipulati dal governo italiano. È così che, grazie all’azione congiunta di CILD, dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e di Rete Disarmo, è stato reso pubblico il contenuto dell’accordo internazionale Italia-Niger, sottoscritto nel 2017 ma mai ratificato dal Parlamento.
Le tre organizzazioni sono riuscite ad avere e far pubblicare il testo dell’accordo tramite l’uso dello strumento dell’accesso civico generalizzato.
Ma che cos’è questo strumento?
L’accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato è uno strumento che garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni. È regolato dalla normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act) – introdotta con il decreto legislativo n. 97 del 2016 – con la quale l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. L’obiettivo della normativa, come specifica anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, è quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, nonché di incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.
Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.
Chiunque, dai giornalisti alle organizzazioni non governative, dalle imprese ai singoli cittadini italiani e stranieri, può presentare una richiesta di accesso civico generalizzato. La richiesta è gratuita e non è previsto l’obbligo di indicare la motivazione o l’interesse a presentarla.
I limiti
C’è però un limite al diritto di accesso agli atti, costituito dal pericolo che le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni possano compromettere altri interessi, pubblici o privati, indicati dalla legge.
Se è vero infatti che la pubblica amministrazione ha obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza e i che cittadini hanno il diritto di chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni, è però necessario che la divulgazione di questi atti non sia in contrasto con interessi ritenuti prevalenti.
In particolare, l’art. 5 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 indica i limiti all’accesso previsti a tutela di interessi pubblici:
- sicurezza pubblica e ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive;
Seguendo una logica di bilanciamento tra interessi pubblici e privati, la pubblica amministrazione può inoltre rifiutare l’accesso alle informazioni qualora risulti necessario per tutelare alcuni interessi privati, come ad esempio:
- protezione dei dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.
La procedura
Le richieste di accesso generalizzato possono essere presentate sia in forma telematica che tramite posta ordinaria. La richiesta di accesso può avere ad oggetto tutti gli atti e i documenti delle pubbliche amministrazioni, sia statali, che regionali, che locali. Il richiedente deve però identificare in maniera dettagliata i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere, per evitare che la richiesta di accesso sia negata a causa della genericità dell’oggetto.
Chiunque abbia interesse, per qualsiasi ragione, ad accedere a un atto amministrativo deve farne richiesta alle pubbliche amministrazioni rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di riferimento oppure all’ufficio presso il quale si trovano materialmente gli atti, i documenti o le informazioni di interesse per il richiedente.
Compito dell’amministrazione è anche quello di individuare i soggetti controinteressati e comunicargli l’avvenuta richiesta di accesso civico. Come disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, dal momento della ricezione della comunicazione dell’avvenuta richiesta tramite lo strumento del FOIA, i controinteressati possono presentare entro 10 giorni un’opposizione motivata alla richiesta.
La pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere, o con un parere positivo, permettendo l’accesso ai dati o documenti oggetto della richiesta, oppure con un parere negativo, un diniego, adeguatamente motivato.
I rimedi in caso di diniego o mancata risposta
Il richiedente, in caso di diniego, totale o parziale, o di mancata risposta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Nel caso la richiesta di accesso agli atti sia stata fatta ad un’amministrazione regionale o ad un ente locale, vi è la possibilità di presentare ricorso anche al difensore civico competente per ambito territoriale. Il ricorso deve essere notificato anche all’amministrazione interessata e il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni.
La decisione dell’amministrazione sulla richiesta di accesso agli atti e il provvedimento di riesame del responsabile della trasparenza possono essere impugnati entro 30 giorni davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
La possibilità di accedere alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni attraverso lo strumento del FOIA rappresenta un diritto fondamentale, la cui rilevanza è stata sottolineata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, poiché l’accesso alle informazioni rappresenta il presupposto di una piena partecipazione come cittadini alla vita democratica.