Ministero dell’Interno condannato per deportazione illegittima in Albania

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone
Print Friendly

Il 10 febbraio 2026 il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento del danno nei confronti di una persona migrante trasferita nel CPR albanese di Gjader, decisione che segna un passaggio cruciale nel dibattito sui centri di permanenza per il rimpatrio, in quanto afferma con chiarezza che al loro interno la legalità amministrativa non può essere sospesa.

Il caso nasce dal trasferimento di un cittadino alegerino di 50 anni, residente in Italia da diciannove, dal CPR di Gradisca d’Isonzo verso il centro di Gjader. Il ricorso non ha riguardato la legittimità originaria del trattenimento amministrativo, bensì le modalità con cui è stato disposto ed eseguito il trasferimento. Secondo quanto ricostruito nel giudizio civile, il trasferimento è avvenuto senza un provvedimento scritto, senza motivazione e senza che l’interessato fosse messo in condizione di conoscere la destinazione effettiva. All’uomo, infatti, era stato riferito che sarebbe stato condotto nel CPR di Brindisi, invece è stato portato oltre l’Adriatico, nel centro di Gjader. 

Tale modalità è stata letta dal giudice non come una mera irregolarità procedurale, ma come una lesione concreta della sua sfera personale e familiare: l’uomo difatti non ha potuto informare tempestivamente il legale, né coordinarsi con i familiari, mentre era in corso la valutazione della sua capacità genitoriale davanti al Tribunale per i Minorenni. Il giudice di Roma ha dunque riconosciuto la lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 della CEDU, richiedendo per questo motivo un risarcimento di 700 euro. 

La decisione afferma, inoltre, un principio di grande rilievo: il trasferimento di una persona già privata della libertà costituisce una nuova manifestazione di potere autoritativo e non può essere trattato come un fatto meramente logistico. È necessario un atto scritto, motivato e conoscibile dall’interessato. Come sottolineato dall’avvocato Gennaro Santoro, che ha seguito il caso, il fatto di trovarsi già in una situazione di restrizione della libertà non impedisce una lesione ulteriore derivante da una nuova decisione incidente sulla sfera fisica, psichica e morale. Chi è trattenuto non diventa un “non-soggetto”: ogni interferenza successiva richiede il rispetto delle garanzie costituzionali. 

Il Tribunale ha anche evidenziato che i trasferimenti dovrebbero avvenire previa valutazione di criteri individuali, come la sussistenza di legami familiari sul territorio nazionale, valutazioni che, nel caso concreto, non risultano essere state effettuate. Il principio richiamato è quello di legalità sostanziale e di procedimentalizzazione dell’azione amministrativa, sancito dall’articolo 97 della Costituzione e dalla L. n. 241/1990, che impone trasparenza, motivazione e buona fede soprattutto quando l’azione amministrativa incide sulla libertà personale. 

Questa sentenza assume un rilievo ancora maggiore se inserita nel contesto attuale dei CPR, sia in Italia sia in Albania. Il centro di Gjader è divenuto simbolo di una strategia di esternalizzazione della detenzione amministrativa che solleva interrogativi profondi in termini di garanzie effettive, e, dopo mesi di quasi totale inattività, la struttura ha registrato negli ultimi giorni un’impennata di ingressi. Secondo i registri consultati dalla deputata Rachele Scarpa durante un’ispezione realizzata con il Tavolo asilo e immigrazione, circa sessantacinque persone sono state trasferite in appena una settimana, portando il numero complessivo dei trattenuti vicino alla capienza massima del centro, dato mai stato registrato prima. Le ragioni di questa improvvisa accelerazione non sono chiare: non emerge alcuna motivazione documentata per spiegare le ragioni di questi numerosi trasferimenti, né sembra esserci trasparenza sulle autorità responsabili e sui criteri individuali adottati, specialmente per quanto riguarda la valutazione dei rischi o dei legami familiari dei trattenuti. 

Nell’ambito di quella stessa ispezione, Scarpa ha riferito di aver incontrato persone che vivono attualmente in condizioni estreme, compreso un ragazzo già incontrato dalla parlamentare nel CPR di Bari: aveva assistito alla morte del suo compagno di cella in Italia, e ora è stato trasferito in Albania senza un adeguato monitoraggio sanitario e psicologico.

Questo scenario ricalca esattamente le criticità censurate dal Tribunale di Roma nel caso del cittadino recentemente risarcito, con trasferimenti disposti in assenza di criteri chiari, trasparenti e individualizzati. Alla luce di tale pronuncia, ogni trasferimento disposto in assenza di un provvedimento formale e motivato risulta oggi giuridicamente vulnerabile. Il Tribunale ha chiarito che il trasferimento non è un atto neutro, ma una decisione autonoma che incide sulla libertà personale, per cui senza un atto formale, motivato e conoscibile, il trasferimento può essere contestato e, ove ne derivino conseguenze lesive, può fondare una richiesta risarcitoria.

Tale principio non riguarda soltanto i trasferimenti verso l’Albania. Se ogni spostamento costituisce una nuova manifestazione di potere autoritativo, lo stesso ragionamento può valere anche per trasferimenti tra CPR situati sul territorio italiano. Spostare una persona da un centro a un altro, specie se ciò comporta l’allontanamento dai legali, dai familiari o da percorsi sanitari in corso, richiede una valutazione individualizzata e una motivazione esplicita. In assenza di questi elementi, anche i trasferimenti “interni” possono essere messi in discussione. 

In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Roma non rappresenta soltanto il riconoscimento di un risarcimento individuale, ma afferma un principio che si spera sia destinato ad incidere sull’intero sistema dei CPR: la privazione della libertà amministrativa non sospende lo Stato di diritto. Qualsiasi trasferimento deve essere sorretto da un atto formale, motivato e fondato su una valutazione concreta della situazione personale del trattenuto. In mancanza di tali garanzie, l’azione amministrativa non è solo illegittima, ma può generare responsabilità risarcitoria. La decisione segna così un punto fermo nel dibattito sulla detenzione amministrativa e sull’esternalizzazione e richiama le istituzioni a un obbligo inderogabile di trasparenza, legalità e rispetto dei diritti fondamentali, soprattutto nei contesti più critici.