Come cambia il trattenimento con il nuovo “pacchetto sicurezza”

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Con i nuovi decreto-legge e disegno di legge in materia di sicurezza il Governo continua a muoversi con fermezza nella gestione dei Centri di permanenza per il rimpatrio. 

Il cuore della riforma si concentra negli articoli 28, 29 e 30 del Decreto, che, letti congiuntamente, delineano una svolta strutturale: accelerare i rimpatri, rafforzare gli strumenti di controllo e ampliare in modo significativo la rete delle strutture di trattenimento. Secondo quanto emerge dal testo del decreto, il Governo interviene in modo incisivo sul sistema della detenzione amministrativa nei centri di permanenza per il rimpatrio attraverso un rafforzamento organizzativo di queste strutture, che vengono definitivamente collocate al centro delle politiche migratorie nazionali. 

In particolare, attraverso l’articolo 30, il Governo autorizza il Ministero dell’interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, a quasi tutte le disposizioni di legge diverse da quelle penali per la localizzazione, costruzione, acquisizione, ristrutturazione e ampliamento dei CPR, giustificando tale scelta con la necessità di dare attuazione al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Questo significa procedure accelerate, riduzione dei controlli ordinari e possibilità di espansione rapida della rete dei CPR. In questo modo, il trattenimento amministrativo viene di fatto normalizzato come strumento ordinario di gestione della migrazione, superando la logica “emergenziale” che ne aveva finora accompagnato l’utilizzo, almeno nella forma.

Il decreto interviene inoltre sulle espulsioni e sui rimpatri, chiarendo alcuni passaggi procedurali per aumentarne l’“efficienza”. In particolare, all’art. 29 si stabilisce che, in caso di violazione reiterata degli ordini di allontanamento, non sia necessario adottare un nuovo provvedimento di espulsione, ma si possa procedere direttamente all’esecuzione di quello già emesso, salvo che sopraggiungano circostanze personali diverse, una semplificazione che riduce i margini di intervento giurisdizionale e accelera la macchina dell’azione amministrativa.

Quindi in caso di violazione dell’ordine di allontanamento, non si procede all’adozione di  un nuovo provvedimento di espulsione, ma si applicano direttamente le misure già previste per l’inottemperanza, rendendo più rapida la transizione verso il trattenimento e il rimpatrio forzato.

Uno dei punti più controversi del medesimo articolo riguarda anche l’abrogazione del gratuito patrocinio automatico per i ricorsi contro i provvedimenti di espulsione dei cittadini extra-UE, che rischia di incidere concretamente sul diritto di difesa di persone che si trovano in una condizione di forte vulnerabilità economica e giuridica. Per persone spesso prive di risorse economiche, con difficoltà linguistiche e in condizioni di privazione della libertà personale, l’effettività del diritto di difesa dipende in larga misura dalla possibilità di accedere rapidamente a un legale. La combinazione tra tempi ridotti e accesso più incerto agli strumenti di tutela può tradursi, in una compressione sostanziale delle garanzie.

Inoltre, l’art. 28 del decreto legge stabilisce che i detenuti stranieri diventano obbligati a cooperare attivamente per l’accertamento della propria identità, fornendo documenti e informazioni su cittadinanza, età e Paesi di transito. Il mancato rispetto di questo obbligo non è neutro: viene annotato nella cartella personale e può incidere sulla valutazione della pericolosità del soggetto. Si tratta di una forma di responsabilizzazione forzata che collega direttamente la collaborazione amministrativa alla posizione giuridica della persona. In altre parole, la mancata cooperazione può peggiorare la valutazione individuale e influenzare decisioni successive, inclusi i percorsi che conducono al trattenimento o al rimpatrio.

Il quadro si completa col disegno di legge collegato. Le disposizioni in materia di immigrazione qui non sono ancora state pubblicate, ma dalle bozze emerge un quadro che rende ancora più evidente la direzione intrapresa. In particolare, si parla di prevedere la possibilità di disporre l’espulsione o l’allontanamento del cittadino straniero in caso di condanne per un ampio numero di reati considerati gravi, non solo contro la persona, il patrimonio o l’ordine pubblico, ma anche fattispecie come la violenza o la resistenza a pubblico ufficiale e i reati commessi in occasione di rivolte o disordini all’interno dei CPR stessi. 

 Questo insieme di misure mostra come “l’emergenza migratoria” non venga realmente superata, ma piuttosto normalizzata e stabilizzata all’interno dell’ordinamento, procedendo verso la trasformazione dell’eccezione in regola, privilegiando il trattenimento e il controllo a scapito della protezione e del rispetto delle persone. La detenzione amministrativa viene nei fatti rafforzata e consolidata come strumento centrale di governo dei flussi migratori. In questo quadro, la logica securitaria diventa il criterio sulla base del quale agire, mentre le garanzie e i diritti fondamentali continuano a ridursi, limitati a quanto strettamente necessario per scongiurare censure per motivi di incostituzionalità. 

Con questo decreto emerge un modello preciso. Il sistema viene costruito come una catena continua: identificazione forzata, trasferimento rapido, ampliamento delle strutture di trattenimento e accelerazione delle procedure di allontanamento. I CPR diventano il fulcro operativo di questa strategia. Non più strutture residuali, ma infrastrutture da potenziare con procedure straordinarie e tempi accelerati. 

Questo intervento normativo peraltro ignora il quadro delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 9 giugno 2025, che ha evidenziato una criticità strutturale del sistema. La Corte infatti aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione nella parte in cui consentiva la convalida del trattenimento senza un effettivo controllo giurisdizionale. La decisione ha richiamato con forza il principio sancito dall’articolo 13 della Costituzione, secondo cui ogni forma di restrizione della libertà personale deve essere disciplinata da una normativa di rango primario che definisca in modo preciso presupposti, modalità e garanzie. Nel sistema dei CPR, invece, le modalità del trattenimento risulta in larga parte affidate a regolamenti amministrativi e atti ministeriali, in contrasto con la riserva assoluta di legge.

La Corte non ha dichiarato incostituzionale l’intero sistema dei CPR, ma ha evidenziato un grave deficit di garanzie e ha sollecitato un intervento legislativo volto a rafforzare la tutela della libertà personale delle persone trattenute. A fronte di questo richiamo, il Governo ha scelto di intervenire non per affrontare le criticità strutturali del sistema o rafforzare le garanzie, ma per ampliarne la portata e consolidarne il ruolo all’interno delle politiche migratorie, estendendo la rete dei centri e facilitando il ricorso al trattenimento amministrativo. Una decisione che da un lato rafforza un sistema già segnato da criticità strutturali e da ripetute segnalazioni di violazioni dei diritti fondamentali, e dall’altro contribuisce a normalizzare il ricorso alla detenzione amministrativa come strumento ordinario di “gestione” della migrazione.Tuttavia, come già specificato in altri momenti, il sistema dei centri di detenzione è fallimentare e violativo dei diritti delle persone e nessuna “normalizzazione” potrà cambiare questi presupposti. Appare dunque necessario avviare una riflessione sul superamento del modello dei CPR e sulla costruzione di strumenti alternativi di gestione delle migrazioni fondati sul rispetto della dignità, dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali.

 

Foto via Melting Pot Europa.